La legge 11 marzo 2026, n. 34 ha introdotto nuove regole sull’impiego di parole, locuzioni e riferimenti riconducibili all’artigianato nella comunicazione commerciale. Per le imprese sarde che vendono in Italia o preparano materiali destinati ai mercati esteri, la novità richiede una verifica attenta di marchi, confezioni, cataloghi, siti web e campagne pubblicitarie.
L’articolo 16 vieta alle imprese non iscritte all’albo provinciale delle imprese artigiane l’uso, nella ditta, nella ragione o denominazione sociale, nell’insegna, nel marchio e nella promozione dei prodotti, di parole o riferimenti all’artigianato. La restrizione riguarda inoltre le imprese che non realizzano o producono direttamente i beni e i servizi oggetto della comunicazione.
La norma non riguarda quindi soltanto la presenza formale della parola «artigianale». Prima di utilizzarla occorre verificare sia la qualificazione dell’impresa sia il rapporto effettivo tra l’impresa e il prodotto presentato al pubblico.
Per le violazioni è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% del fatturato, con un minimo di 25.000 euro per ciascuna violazione. La misura rende opportuna una revisione preventiva di tutti i punti nei quali il riferimento all’artigianalità può comparire.
Il controllo dovrebbe comprendere denominazione e insegna, marchi, etichette e packaging, schede prodotto, sito ed e-commerce, profili social, brochure, cataloghi, fiere e materiali predisposti per distributori e importatori.
SardegnaImpresa segnala, richiamando chiarimenti ministeriali, che espressioni come «fatto a mano», «tradizionale» o «su misura» possono essere utilizzate quando descrivono caratteristiche reali del prodotto e non risultano ingannevoli. La semplice presenza di lavorazioni manuali, tuttavia, non dovrebbe essere considerata automaticamente equivalente alla qualifica di impresa artigiana.
Anche chi commercializza prodotti provenienti da imprese artigiane deve poter documentare correttamente l’origine e la provenienza dei beni. Contratti di fornitura, fatture, schede tecniche e dichiarazioni del produttore possono contribuire a rendere verificabile la comunicazione utilizzata.
Per l’export serve un controllo ulteriore. Le fonti esaminate non consentono di estendere automaticamente la disciplina italiana alle traduzioni o alle diciture utilizzate nei singoli Paesi esteri. Prima di stampare packaging multilingue o avviare campagne internazionali è quindi opportuno verificare anche la normativa applicabile nel mercato di destinazione e le regole specifiche della categoria di prodotto.
Le imprese alimentari e del beverage dovrebbero coordinare questa verifica con gli obblighi di etichettatura e con il divieto generale di fornire informazioni ingannevoli al consumatore. Nel caso di dubbi sulla qualifica dell’impresa, sull’uso di un marchio o sulla presentazione di un prodotto, è consigliabile richiedere un parere professionale prima della pubblicazione o della stampa.
Questo approfondimento ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza legale. L’applicazione della disciplina deve essere valutata sul caso concreto, considerando la posizione dell’impresa, il prodotto, il messaggio commerciale e il mercato nel quale viene utilizzato.
